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MIGLIORE TUTELA

Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese

TI MIGLIORA LA VITA

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INFO & CONTATTI

per informazioni rivolgersi a:

+39 0424.567533

info@miglioretutela.it

Pec: miglioretutela@pec.it

Strada Travettore n. 46

36061 - Bassano del Grappa (VI)

associazione Nzionale dei Consumatori e delle Micro Imprese

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DELLE MICRO IMPRESE “MIGLIORE TUTELA”

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE  E LOGO

E' costituita la ”Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese MIGLIORE TUTELA”, in forma abbreviata “MIGLIORE TUTELA”, identificativa di una associazione di consumatori e utenti che agisce ed opera in base ai dettami della Legge 11.08.1991 n. 266 e ss. modifiche.

Il logo dell’associazione è costituito da un elmo greco-corinzio del V secolo a. C.,  con pennacchio profilato verso sinistra per chi guarda frontalmente e dalla denominazione abbreviata “Migliore Tutela”. Payoff: “Ti migliora la vita”.

 

Art. 2 – SEDE

MIGLIORE TUTELA ha  la sede legale nazionale in Strada Travettore n. 46 di 36061 Bassano del Grappa (VI), fatta salva la possibilità di spostarla altrove mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo, con ulteriore facoltà di costituire e localizzare altrove e ovunque la sua sede amministrativa e operativa centrale, come anche costituire, attivare o chiudere sedi secondarie o periferiche, sportelli operativi o punti di riferimento e/o informazione a livello nazionale e transnazionale.

Di tali modifiche verrà data opportuna immediata divulgazione attraverso pubblicazione nel sito web ufficiale dell’associazione  www.miglioretutela.it rappresentativo e identificativo dell’Associazione, esplicativo dell’attività rese a favore e tutela dei propri associati. 

L’Associazione può sempre costituire, senza limitazioni numeriche o di rappresentatività delegata, sedi, sportelli o punti di informazione dislocati su tutto il territorio nazionale e transnazionale.

L’Associazione è costituita in un'organizzazione agente e regolamentata su base centrale e territoriale, con possibilità di costituire sedi locali regionali (delegazioni regionali), e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali) o sedi transnazionali pur anche avvalendosi di semplici sportelli o punti di riferimento, d’incontro o informativo, gestiti tramite ausilio di persone referenziate a ciò espressamente insignite e delegate, mediante conferimento formale dei relativi poteri da parte del Consiglio Direttivo, identificabili e identificati in via assoluta e ufficiale in apposita lista pubblicata sul sito web www.miglioretutela.it.

 

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

​MIGLIORE TUTELA è una associazione autonoma, apolitica e apartitica, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, con finalità di solidarietà e mutualità sociale.

MIGLIORE TUTELA opera su tutto il territorio nazionale italiano, pur potendo espandere la propria operatività in altre nazioni senza limitazione alcuna, operando per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dell’uomo, dei consumatori, degli utenti e delle micro-imprese (come meglio definite e identificabili all’art. 18 d)-bis del D.lgs  06.09. 2005 n. 206 e ss. mod.) costituzionalmente e normativamente garantiti per una pacifica e rispettosa compartecipazione al consorzio umano, in ordine a servizi umanitari, assicurativi, bancari, creditizi e finanziari, postali, dei trasporti, riguardanti la sicurezza pubblica e privata, i servizi di ogni e diverso genere, con assistenza e consulenza per favorire la soluzione di problematiche e questioni riguardanti proprietà privata, condominio, infortuni sul lavoro, mobbing, licenziamenti, salari e stipendi, gestione aziendale e contabile, rapporti tra consumatori e aziende in ordine ad acquisti, vizi e disservizi in genere, problematiche inerenti vacanze rovinate, tributi, malasanità, incidenti stradali, circolazione veicolare, problematiche familiari (eredità, conflittualità coniugali, problematiche tra persone conviventi more uxorio, famiglie di fatto, condotte inadeguate, ossessive, incivili, etc.), rapporti sociali, assistenza umanitaria, discriminazioni, situazioni disagiate, rapporti tra privati / pubblica amministrazione / enti e autorità in generale (scolastiche, comunali, provinciali, regionali, statali, transnazionali), ulteriori questioni e tutela degli interessi diffusi di varia natura delle persone riunite in consorzio civile quali utenti, consumatori e micro-imprese in genere.

L’Associazione ha come scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, degli utenti e delle micro-imprese.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, Migliore Tutela userà la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ridotta nell’acronimo ONLUS, o altra espressione consentita dalla legge per il miglior svolgimento degli scopi statutari, solo all’esito del positivo iter di riconoscimento, ove ed in quanto acquisito, e così ogni altro riferimento e previsione relativa alle ONLUS contenuti nel presente statuto.

L'Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo, divulgativo - preventivo, contrattuale stragiudiziale e giudiziale pur anche indennitario e risarcitorio, dei fondamentali diritti civili dell’uomo e degli interessi collettivi di consumatori e utenti, in particolare di quelli svantaggiati, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi, in particolare, riconosce come fondamentali diritti civili dell’uomo, dei consumatori e degli utenti anche in qualità di risparmiatori:

·      il diritto alla vita, alla sicurezza, all’informazione, alla libertà di espressione, di divulgazione e comunicazione;

·      Il diritto all’assistenza umanitaria, medico-sanitaria e all’integrità fisica e psichica;

·      il diritto all’etica dello sport e dell’attività motorio - ricreativa;

·      il diritto alla qualità della vita e della pacifica convivenza civile;

·      il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi in genere;

·      il diritto a ricevere un’informazione ampia e corretta, adeguata e ad una pubblicità corretta;

·      il diritto a ricevere un’adeguata formazione ed educazione al consumo;

·      il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;

·      il diritto di essere rappresentati e difesi in qualsivoglia campo, settore o circostanza;

·      il diritto ad un equo ristoro, anche in via indennitaria ed equitativa, dei danni e torti subiti a qualsiasi titolo e ragione;

·      il diritto allo sviluppo sostenibile e ad un ambiente sano, amonioso e sicuro;

·      il diritto alla tutela economica, del risparmio e della conservazione del potere d’acquisto delle retribuzioni;

·      il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti umani e contrattuali;

·      il diritto all’assistenza sociale e umanitaria erogata secondo principi d’equità e sostenibilità in relazione ai bisogni soggettivi e collettivi dell’uomo in generale;

·      il diritto alla correttezza, trasparenza, buona fede, diligenza nella fase precontrattuale negoziale, come pure nella fase di perfezionamento dei negozi giuridici concernenti vendita, erogazione e acquisto di beni e servizi di varia natura, anche attraverso strumenti di ampia tutela collettiva (class action).

·      il diritto a una adeguata informazione e a una corretta pubblicità, come pure il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;

·      il diritto all’identificazione, verifica e selezione di beni e servizi di largo consumo e utilizzo al fine di agevolarne l’accesso e la fruizione da parte degli associati anche mediante promozione di campagne collettive di acquisto solidale a sensi dell’Art. 1 commi 266 e 267 della Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008 e ss. modifiche), per ottenere sconti ed agevolazioni di varia natura;

·      il diritto alla tutela e salvaguardia della salute,all’assistenza medico-sanitaria,  alla sicurezza e alla qualità della vita, dei

beni primari, dei prodotti e dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici e privati secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, postale, scolastico, assistenziale, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare e immobiliare, del servizio farmaceutico, dei trasporti, dei viaggi, delle vacanze, delle telecomunicazione e servizi, oltre che in materia ambientale, assistenziale, architettonica, edilizia urbanistica, produttiva, commerciale, legale, tributaria.

 

Art. 4 – ATTIVITA'

Migliore Tutela persegue lo scopo primario di fornire ampia e qualificata tutela dei diritti dell’uomo, dei consumatori e degli utenti, ivi incluse le micro-imprese, attraverso:

·      promozione e divulgazione di studi e iniziative giuridiche e aziendali di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione e alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e delle micro- imprese dei vari servizi individuati all'art. 3 e gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere;

·      diffusione e acquisizione oggettiva, ampia e trasparente delle informazioni utili e necessarie per ottenere maggiore conoscenza e consapevolezza delle disparate questioni e delle problematiche usuali o di specifico riferimento degli associati, per potervi dare adeguata e rapida soluzione con attività divulgativa diretta o estesa, efficace e mirata, mediante diffusione indiscriminata di notizie e/o elencazione d’iniziative di varia natura rivolta al vasto pubblico, l’accesso ai servizi, alle promozioni od alle iniziative riservate ai soli associati, potendosi liberamente avvalere per le tematiche e i casi più complessi e non anche d’immediata soluzione, di Consulenti esterni preventivamente accuratamente selezionati, convenzionati, affidabili, competenti e specializzati, aderenti ad un codice etico comune e ad accordi economici d’erogazione delle prestazioni e dei servizi opportunamente calmierate, di cui l’associato potrà del caso avvalersi per libera scelta, senza vincolo o costrizione alcuna;

·      l'organizzazione in forma aggregativa dei consumatori e degli utenti associati, al fine di agevolare l’accesso ad una contrattazione collettiva per ottenere da parte dei vari operatori, enti pubblici, società, produttori e fornitori di beni e servizi, del mercato economico, finanziario, creditizio, assicurativo, legale, tecnico, sanitario, sociale, commerciale, merceologico e dei svariati ulteriori differenziati settori di mercato  di comune riferimento,  erogazione e distribuzione di beni e servizi a  condizioni di favore, a costi e tariffe vantaggiose, competitive, agevolate e convenzionate, anche mediante costituzione di gruppi di acquisto solidale per  soli beni  a sensi dell’Art. 1 commi 266 e 267 della Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008 e ss. modifiche), con supporto di garanzia di qualità e assistenza di legge,  beni e servizi tutti diversamente e ampiamente correlati e non all’attività assistenziale e consulenziale di Migliore Tutela, mediate intercessione rappresenta-tiva figurativa da parte del Presidente dell’associazione, senza limitazioni di materia, settori, beni, servizi e competenze in genere;

·      l'organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze, webinar, dibattiti sulle differenti tematiche e materie inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di aggregazione, trasparenza e conoscenza al vasto pubblico o agli associati, con utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa (internet, telefonia, radio, televisione, etc.), anche attraverso lo sviluppo di eventuali forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione dell'organo divulgativo di stampa rappresentativo dell'Associazione;

·      lo svolgimento, nell'ambito e nel rispetto della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni ed attività utili e necessarie al raggiungimento dell'oggetto associativo e relative finalità;

·      l'assistenza e rappresentanza diretta dei consumatori, degli utenti e delle micro-imprese, nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, o terzi in generale, anche in forza della legittimazione ad agire di cui agli artt. 137 e seg. d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e ss. modifiche, al fine di assicurare ad essi l'effettiva possibilità di tutelare e difendere in sede stragiudiziale e giudiziaria, sia come singoli che come gruppi in via collettiva, i rispettivi diritti e interessi individuali e collettivi, ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa, nei termini e con le modalità di legge;

·      la promozione di iniziative per l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e la cooperazione con altre associazioni, enti e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;

·      la promozione di ogni azione utile a inibire o ridurre l'utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da impattare con l'integrità, la conservazione e la tutela della natura, dell'ambiente e della salute collettiva.

·      la ricerca e l'offerta di iniziative, procedure, strutture, servizi e professionisti atti a favorire l'accesso dei cittadini, anche non abbienti, alla tutela dei propri diritti e alla giustizia in ogni forma e sede, anche attraverso il collegamento e la collaborazione operativa con partners (enti, società, associazioni, network, professionisti) in base a convenzioni interne stipulate con l’associazione e operanti in ambiti, settori e materie diversificate di specifica attribuzione e competenza.

·      il porre in essere tutte quelle iniziative umanitarie, sociali, aggregative, di partenariato, divulgativo e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto associativo e relative finalità.

 

Art. 5 – SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e siano capaci di intendere e volere e di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, i quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Possono essere soci anche associazioni, enti e persone giuridiche solo previa convenzione e accordo formale perfezionato in via anticipata atto a garantire il raggiungimento e la condivisione di finalità e scopi associativi.

Fatto salvo il raggiungimento e il perfezionamento di accordo preventivo e formale da attuarsi nel caso di richiesta adesiva alla compagine associativa da parte di associazioni, enti e persone giuridiche, la qualità di socio Migliore Tutela si acquista in forma automatica, senza necessità di ulteriori formalità o approvazioni di sorta, mediante la domanda formulata ed compilata in via esclusiva avvalendosi del modulo di iscrizione “online” editabile o scaricabile nel sito www.miglioretutela.it alla sezione “TESSERAMENTO”, sono ad avvenuta e comprovata attestazione di pagamento della correlata quota adesiva diversamente prevista e selezionata dal socio aderente.

La sola ed esclusiva iscrizione attuata mediante Tesseramento “online” sarà considerata valida ai fini associativi.

L'adesione a Migliore Tutela è in via ordinaria annuale, potendosi del caso prevedere anche una iscrizione biennale, automaticamente rinnovata in assenza di recesso (richiedibile in qualunque momento a mezzo richiesta scritta o fatta pervenire all’indirizzo e-mail associati@miglioretutela.it con oggetto: “RECESSO SOCIO”) o altre cause di esclusione di cui all’art. 9, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nessun altra modalità di iscrizione all’associazione difforme da quella gestita e predisposta “online” direttamente dal sito www.miglioretutela.it,  come prevista nel presente statuto o diversamente deliberata dal Consiglio Direttivo, è consentita e, qualora diversamente effettuata, verrà considerata nulla, inefficace, non attribuibile o comunque imputabile, direttamente o indirettamente, all’associazione Migliore Tutela.

Possono far parte di Migliore Tutela le associazioni nazionali e internazionali che abbiano come finalità istituzionale la

difesa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori, o che perseguono scopi comunque similari a quelli propri dell'Associazione il cui statuto preveda espressamente l'assenza dei fini di lucro, professionisti, micro-imprese,  imprenditori a titolo personale o in forma societaria, tenuti ad obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti o dei soci.

I soci si distinguono in:

·        SOCI FONDATORI, ovvero coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo;

·        SOCI ONORARI, ovvero coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea degli aderenti su proposta del Consiglio Direttivo, e sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'Associazione;

·        SOCI ORDINARI, ovvero coloro che richiedano e siano ammessi all'Associazione mediante iscrizione ed adesione con tesseramento effettuato “online”.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Per la validità dell’adesione all’associazione va sempre considerata l’intervenuta corresponsione della tariffa base di socio ordinario, essendo le altre diverse forme di tesseramento previste comprensive della quota associativa e degli ulteriori servizi del caso diversamente convenuti e collegati a promozioni e accordi assunti per prestazioni di servizi esterni convenzionati tra Migliore Tutela e società, associazioni, professionisti, enti sempre e comunque ad esclusivo vantaggio degli associati.

 

Art. 6 – CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci.

I soci ordinari possono accedervi purché siano stati iscritti da almeno cinque anni consecutivi.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il socio dimissionario.

I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non abbiano a partecipare ad almeno due riunioni consecutive indette dagli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica su decisione presa dalla maggioranza degli altri componenti dell'organo.

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute, che può essere anche forfettariamente determinato per impegni di carattere permanente.

Diversamente i soci aventi cariche sociali potranno essere incaricate e remunerate, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento dell'associazione, per lo svolgimento di attività da espletare in virtù della loro specifica attività professionale usualmente esercitata e per competenze riconosciute, per perseguire le finalità associative e tutelare gli interessi e i diritti dell'associazione e/o degli associati.

Spetta al Consiglio Direttivo fissare modalità e ammontare dei compensi da riconoscere ai membri degli organi elettivi, adeguandoli in proporzione al lavoro svolto, alle ore impiegate, alle competenze necessarie. Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire la forma contrattuale più opportuna per l’inquadramento di tali rapporti collaborativi di natura professionale in forma remunerata. Diversamente, le spese vive potranno essere sempre rimborsate ai membri degli organi elettivi, dietro presentazione delle ricevute.

 

Art. 7 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili d’ogni genere e natura che comunque le pervengono per effetto di acquisti diretti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.

 

Art. 8 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci derivanti dal tesseramento, da donazioni volontarie o da contributi elargiti a vario titolo in caso di prestazioni o servizi specifici diversamente richiesti e non conseguibili o elargibili a titolo gratuito, dai corrispettivi provenienti dai soci o da terzi e a qualsiasi diverso titolo, purché in linea con le vigenti norme di legge e accettate con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Art. 9 – ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Presidente a mezzo del servizio postale o a mezzo e-mail inoltrata all'indirizzo associati@miglioretutela.it.

I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro 30 giorni dalla relativa scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi: a) indegnità morale; b) condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale; c) inosservanza dello Statuto; d) inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali; e) assunzione di comportamenti in contrasto con finalità statutarie, norme regolamentari, prestigio e buon nome dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei soci per i motivi di cui al precedente comma.

I soci fondatori possono essere esclusi dall'Associazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo aventi diritto al voto, per gli stessi motivi di cui al terzo comma del presente articolo.

Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

 

Art. 10 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) la Segreteria Nazionale; e) il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente ovvero dalla Segreteria Nazionale, su deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci e deve indicare l'ordine del giorno.

La convocazione avviene mediante inviti personali scritti recapitati ai soci, anche per posta elettronica o e-mail ordinaria, nonché, in via alternativa paritetica riconosciuta e valida in via assoluta e incontestabile dai soci, tramite pubblicazione della comunicazione sulla homepage del sito www.miglioretutela.it almeno 30 giorni prima dell’adunanza, ovvero mediante pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione qualora esistente e diffuso entro lo stesso termine.

L'Assemblea si aduna in una sola convocazione presso sede scelta e comunicata dalla Segreteria Nazionale, potendo pur anche essere indetta e gestita mediante ricorso a sistemi virtuali telematici, in videoconferenza tipo Skype, Zoom, Microsoft Teams e similari, purché rispettosi delle regole di libera partecipazione definiti nel presente articolo.

L'Assemblea:

a) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo;

b) elegge ogni tre anni il Presidente;

c) elegge ogni tre anni due Vice-Presidenti, che congiuntamente disgiuntamente sostituiscono il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua incapacità ovvero assenza dall'Italia;

d) elegge ogni tre anni la Segreteria Nazionale;

e) elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri;

f) approva la relazione del Presidente;

g) delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

h) delibera le modifiche statutarie;

i) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, non potendo validamente deliberare su altri;

l) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, con la maggioranza dei due terzi se la delibera riguarda modificazioni statutarie e almeno la maggioranza dei soci se la delibera riguarda lo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto, spedita mediante a.r. e fatta pervenire (ossia recapitata) alla Sede Centrale il giorno prima dell'adunanza, e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano qualora la convocazione sia stata indetta nelle forme consuete presso sede selezionata richiedente la presenza fisica dei soci, ovvero a voto palese tramite specifica indicazione e scelta inserita e comunicata nelle modalità di volta in volta convenute, qualora l'assemblea sia stata indetta e si svolga in modalità telematica (Skype, Zoom o servizi similari).

Sono escluse dalla divulgazione pubblica le votazioni concernenti i provvedimenti di esclusione, che vanno effettuate a scrutinio segreto.

 

Art. 12 – CONVOCAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri sono convocati dal Presidente ovvero dalla maggioranza dei loro membri.

La Segreteria Nazionale è convocata dal Presidente o da un Segretario.

Le convocazioni vanno effettuate con inviti scritti anche a mezzo posta elettronica o e-mail ordinaria recapitate almeno cinque giorni prima dell'adunanza, senza necessità di indicare l'ordine del giorno.

L'adunanza si svolge in unica convocazione presso sede scelta e comunicata dalla Segreteria Nazionale, potendo pur anche essere indetta e gestita mediante ricorso a sistemi virtuali telematici, in videoconferenza tipo Skype, Zoom e similari, purché rispettosi delle regole di partecipazione definiti nel presente articolo.

Gli organi sono in grado di deliberare validamente anche senza necessità di convocazione, se siano presenti tutti i loro membri; deliberano in ogni caso col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni sono tenute presso la sede legale nazionale e sono validamente costituite anche con i membri collegati in videoconferenza.

 

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di quindici, secondo la deliberazione di nomina; tra i membri sono compresi il Presidente, i due Vice-Presidenti e la Segreteria Nazionale. I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall'Assemblea soltanto per giusta causa.

Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale dell’associazione.

Esso : a) emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali; b) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatti dal Segretario Tesoriere; d) designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata a indicare membri; e) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea; f) coordina, adotta e autorizza le attività e  iniziative di varia natura economica, giudiziaria, e rappresentativa dell’associazione; g) gestisce, definisce e coordina le varie attività dell’Associazione in merito a tematiche e problematiche di interesse collettivo con definizione e regolamentazione degli accordi di natura aggregativa, lavorativa, attributiva, remunerativa da adottare con consulenti esterni, professionisti, persone fisiche, autorità, enti e persone giuridiche da definire di volta in volta, con delega  rappresentativa ai fini della relativa stipula e validità conferita a firma del Presidente, previo avallo formale della Segreteria tenuta a davi esecuzione; h) delibera e rilascia le necessarie autorizzazioni a favore di componenti degli organi direttivi, Presidente incluso, per lo svolgimento di attività a carattere professionale privatistico da svolgesi intuitus personae a favore di associati richiedenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta a semestre ed ogni volta si renda necessaria il suo intervento.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Segretario tesoriere o dal tesoriere ove all’uopo designato e insignito su delibera consigliare.

Il bilancio consuntivo resta depositato in copia presso la sede dell'associazione, è sempre disponibile a tutti i soci in regola con i pagamenti che ne facciano richiesta.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano volte al perseguimento delle finalità e attività associative.

 

Art. 14 – SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni ed è composta da tre membri eletti dall'Assemblea nonché dal Presidente che ne è membro di diritto e la presiede.

I tre membri eletti della Segreteria Nazionale sono:

a)   il Segretario Generale, che coordina l'attività associativa dei vari organi sociali, mantenendo i necessari collegamenti funzionari politici ed operativi;

b) il Segretario Tesoriere, che provvede alla cura delle incombenze amministrative dell'Associazione, ne conserva la cassa e redige i bilanci preventivo e consuntivo alla fine di ciascun esercizio sociale;

c) il Segretario Nazionale, che cura gli organi di stampa e le pubblicazioni dell'Associazione.

La Segreteria Nazionale, collegialmente, attua inoltre ogni mandato affidatole dal Consiglio Direttivo.

La Segreteria Nazionale è convocata almeno una volta al trimestre.

 

Art. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, non è revocabile se non dall'Assemblea per giusta causa.

Il Presidente: - rappresenta legalmente l'associazione con firma libera; - presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Segreteria Nazionale; - rappresenta in giudizio l'associazione; - può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti; i prelievi da essi potranno essere da lui effettuati solo a firma congiunta con uno dei membri della Segreteria Nazionale oppure con un vicepresidente a ciò espressamente e formalmente autorizzati; - adempie a ogni funzione delegatagli dal Consiglio Direttivo, a ogni mandato affidatogli dall'Assemblea, a ogni attribuzione prevista dallo

statuto.

In caso di oggettivo e motivato impedimento il Presidente può farsi sostituire, in base a sua specifica delega formale conferita per ogni singola attività e nelle funzioni rappresentative, entro i limiti della delega, dai due Vice-Presidenti in forma congiunta e disgiunta a seconda delle necessità e delle attività da doversi espletare.

L’attività espletata dei Vice Presidenti, per essere attribuibile all’associazione, deve sempre essere ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera adottata a maggioranza dei componenti.

 

Art. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci; i membri sono rieleggibili e non revocabili.

Il Collegio elegge il suo Presidente alla prima adunanza, all'uopo convocata dall'eletto più anziano in età.

Il Collegio dei Probiviri: - decide sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione; - decide sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizione; - decide sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l'associazione e tra i soci e gli organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessati.

Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l'azionabilità in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti.

Il Collegio ha in attribuzione esclusiva la decisione delle controversie di cui al presente articolo, non potendo i soci azionarle in sede giudiziaria ovvero in diversa sede stragiudiziaria, comportante, in caso contrario, l'immediata esclusione di diritto dall'Associazione.

 

Art. 17 – ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi locali (Delegazioni Regionali, Delegazioni Provinciali, Delegazioni Comunali), aventi autonomia organizzativa, gestionale e funzionale pur sempre e comunque operative in coordinamento e collegamento con la Segreteria Nazionale alla quale sono tenute a fornire rendicontazione mensile con elencazione sommaria delle attività espletate.

Viene fin d’ora prevista la possibilità di coordinare dalla sede centrale le attività delle sedi secondarie mediante ricorso a strumenti hardware e/o software operativi  anche online.

Alle delegazioni regionali dell'Associazione è preposto un responsabile (Coordinatore regionale, nominato dalla Segreteria Nazionale e dal Presidente).

Il Coordinatore regionale rappresenta l'Associazione, congiuntamente al Presidente, dinanzi alle autorità locali e agli organi giurisdizionali secondo quanto disposto nel rispetto dei principi di cui al presente statuto.

Il Coordinatore regionale ha facoltà di organizzare, di concerto e su approvazione formalizzata della Segreteria Nazionale, le strutture territoriali locali di competenza, anche mediante la designazione dei responsabili e preposti alle delegazioni provinciali e comunali.

Il Coordinatore regionale svolge in ogni caso funzioni di coordinamento delle attività delle Delegazioni provinciali e comunali di competenza, e relaziona periodicamente al Presidente ed alla Segreteria Nazionale in merito all'andamento complessivo delle attività organizzative e istituzionali nella rispettiva regione.

I responsabili delle delegazioni provinciali e comunali relazionano periodicamente al Coordinatore regionale, secondo modalità da stabilirsi d'intesa con il medesimo, in ordine all'andamento complessivo delle attività sociali entro la circoscrizione territoriale di competenza.

In caso di grave e anomalo funzionamento dell'andamento democratico e/o di atti lesivi dell'immagine della associazione, il Presidente e la Segreteria Nazionale possono sciogliere le delegazioni regionali, provinciali e comunali, nominando un Commissario anche straordinario.

Al Commissario vengono delegate tutte le funzioni ispettive e di coordinamento competenti al Coordinatore regionale subentrandovi a tutti gli effetti in caso di intervenuta nomina.

Dalla data di intervenuta nomina del Commissario il Coordinatore regionale perde tutte le prerogative, i poteri di gestione e rappresentativi ad egli già conferiti e fino a qual momento esercitati, salvo intervenuto nuovo conferimento formale di incarico o di mansioni promanante dalla Segreteria Nazionale.

 

Art. 18 – VERBALI

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un Segretario, pur anche valida a mezzo registrazione e/o filmato in caso di videoconferenza o assemblea gestita in via telematica (Skype o similari), all'uopo nominato dal Presidente dell'organo, che controfirma il verbale o attesta con dichiarazione formalizzata e sottoscritta allegata l'autenticità e conformità del filmato o della registrazione conservata con ogni mezzo (cd, dvd, cloud, inserimento nel sito in apposita sezione) all'originale, e ne dà lettura o ne espone il relativo contenuto e le risultanze alla successiva adunanza dell'organo medesimo, che approva il verbale così redatto o convalida e vidima con dichiarazione formale sottoscritta dai componenti la conformità della registrazione e/o del filmato all'originale.

 

Art. 19 – COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI

MIGLIORE TUTELA, con deliberazione del Presidente e della Segreteria Nazionale, può collaborare con enti ed

organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto associativo.

 

Art. 20 – RIFORMA DELLO STATUTO

La riforma dello statuto può essere promossa e disposta solo su iniziativa e richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno il 30% dei soci effettivi che possono indirizzarla in forma scritta al Segretario Nazionale che deve sottoporla all’ordine del giorno alla prima riunione utile. Per essere valida la riforma statutaria dev’essere approvata con il voto favorevole di 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art. 21 – SCIOGLIMENTO

Nell'ipotesi di scioglimento, l'Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a scopi di assistenza e/o beneficenza oppure, nell'eventualità di passivo,

esigendone il ripiano da tutti i soci non onorari in parti uguali.

In caso di attività, beni e liquidità residuate alla data di scioglimento dell’associazione le stesse saranno devolute ad associazioni aventi le stesse finalità di Migliore Tutela.

 

Art. 22 – RINVIO ALLE NORME GENERALI

​Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente statuto si rimanda alle norme generali dettate in materia dal codice civile e dalla normativa speciale.

 

Art. 23 – CONTROVERSIE

In caso di contestazioni o controversie di qualsivoglia natura inerente l'applicazione o interpretazione del presente Statuto o del Regolamento dell'associazione insorte tra soci, soci e direttivo, soci e organi direttivi e/o delegazioni territoriali o nazionali, organi associativi, si designa e incarica in deroga alla competenza giurisdizionale ordinaria, in via prodromica inderogabile e obbligatoria ai fini della procedibilità in sede ordinaria, organismo di composizione della vertenza individuato in Organismo di Mediazione operante su base territoriale nazionale ex legge 28/2010, al fine di tentare una composizione bonaria della vertenza.

Solo in caso di fallimento della conciliazione le parti potranno adire le vie ordinarie secondo legge.

In caso di controversia tra soci, soci e organi dell'associazione si applicano le regole di competenza territoriale prevista dal codice del consumo (foro del consumatore).

In caso di controversia tra organi associativi, associazione e  persone giuridiche anche soci, la competenza territoriale esclusiva è quella del foro di Vicenza.

 

Art. 24 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore alla data della sua registrazione.

 

Bassano del Grappa, 29.05.2021

 

Sottoscrivono i soci fondatori per espressa approvazione del suesteso “Statuto dell’Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro-Imprese  MIGLIORE TUTELA”

- Emanuele Dalla Palma (Presidente) 

- Mauro Visani (Vicepresidente) 

- Fabio Capraro (Vicepresidente) 

- Alberta Marin (Segretario)             

- Antonio Cortese (Segretario Tesoriere)

- Giorgio Marcon (Consigliere)

- Marco Bonazzi (Consigliere)

- Aldo Masserut (Consigliere)

- Gino Zambianco (Consigliere)

- Gian Paolo Babini (Consigliere)

- Barbara Sedioli (Consigliere)

- Fabio Bazzani (Consigliere) 

- Alessandro Tognetti (Consigliere)

  

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Codice Fiscale: 91056140246

Associazione Registrata al N. 2943 Serie 3 

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