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AUTOVELOX - MANCA LA PROVA PRIVILEGIATA

2022-12-23 11:06

Migliore Tutela

LE NOSTRE INIZIATIVE, COMUNICATI STAMPA, DELEGAZIONI E SEDI,

AUTOVELOX - MANCA LA PROVA PRIVILEGIATA

AUTOVELOX - CERTIFICAZIONE METROLOGICA e OMOLOGAZIONE - MANCA LA PROVA PRIVILEGIATA - FACCIAMO CHIAREZZA Torno nuovamente sull'argomento.In base alle

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AUTOVELOX - CERTIFICAZIONE METROLOGICA e OMOLOGAZIONE - MANCA LA PROVA PRIVILEGIATA - FACCIAMO CHIAREZZA

 

Torniamo nuovamente sull'argomento.

In base alle approfondite indagini riguardanti autovelox e telelaser esperite dai Consulenti dei CO.TE.S. CTL, racchiuse in elaborati tecnici di  ben 111 pagine [1] , si deduce illegittimo utilizzo di tali apparecchiature da parte della P.A. ove fruite per finalità sanzionatorie.

Malgrado la prevalenza del dato tecnico e normativo di specifico riferimento, i Giudici di merito (v.si recenti sentenze Tribunali di Treviso e Belluno) ne eludono la portata deducendo equipollenza lessicale tra omologazione e approvazione, con richiamo agli art. 192 Reg. Att. e 45 c. 6, CDS, pur essendo tale profilo ininfluente e sviante alla luce del tema centrale che manco viene esaminato. Forse perchè non conosciuto ed eccepito nei ricorsi da legali e utenti. Di conseguenza, in mancanza del corretto "petitum" il Giudice non risponde !

Tema centrale, dicevamo, approfondito e risolto da tempo da Cassazione e Corte costituzionale, radicato sul valore legale da doversi attribuire alla prova strumentale del dato velocità acquisita mediante autovelox o telelaser, ove utilizzati per elevare sanzioni per eccesso di velocità ex art. 142 CDS.

La questione risulta chiara, dirimete e assorbente rispetto ad ogni altra eccezione, declinando da chiare e prevalenti imposizioni normative dettate a garanzia della pubblica fede, per esigenze di sicurezza pubblica, trasparenza e certezza nei rapporti tra P.A. e cittadino.

Riassumere in pochi concetti 111 pagine non è compito facile, ma ci si prova.

 

THEMA DECIDENDUM: VALIDITA’ ATTRIBUIBILE ALLA PROVA ACQUISITA AI FINI SANZIONATORI DALLA P.A. MEDIANTE AUTOVELOX 

Abbiamo rilevato, nella quasi totalità di autovelox e telelaser prodotti e commercializzati, carenza di requisiti tecnico-metrologici essenziali, inesistenza delle certificazioni metrologiche imposte ex lege, nonchè delle attestazioni e certificazioni di regolarità, buon funzionamento e taratura di installazione iniziali e periodiche.

Domina in materia di accertamento della velocità veicolare l’art. 142 comma 6 CDS, norma di rango primario in base al principio della gerarchia delle fonti, prevalente su decreti e circolari ministeriali (fonti secondarie) che testualmente recita: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

 

Poniamoci dunque le giuste domande (petitum) e vediamo di fornire le giuste risposte, coerenti con le fonti normative di specifico riferimento.

 

 PETITUM: “Perché l’ART. 142 c. 6°, CDS considera fonti di prova le sole risultanze di apparecchiature debitamente omologate? “

In ben 24 pronunce la Suprema Corte di Cassazione chiarisce e ribadisce doversi e potersi acquisire la prova privilegiata – ossia fide facente – utilizzabile dalla P.A. ai fini sanzionatori solo mediante utilizzo di apparecchiature di misurazione della velocità munite di certificazioni di omologazione e conformità.

 

PETITUM: “Perché la Cassazione esige che gli autovelox debbano essere muniti di certificazioni di omologazione e conformità ai fini dell’acquisizione della prova privilegiata del dato velocità?”

È la CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza 113/2015 a fornire la risposta: l’AUTOVELOX [2] è, sotto il profilo tecnico-normativo, uno strumento di misura della velocità che esige la “applicazione della normativa generale del 1991” – L. 273/1991 – “alla luce del sistema internazionale delle unità di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata” [3] dal rapporto spazio/tempo.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha stabilito che gli apparati di rilevamento della velocità di cui al C.d.S. – AUTOVELOX, TELELASER etc. - sono strumenti di misura soggetti alle norme dettate in materia di metrologia legale.   Per il Giudice delle leggi gli AUTOVELOX sono STRUMENTI METRICI, come tali soggetti alla metrologia legale.

 

PETITUM: “Cosa significa strumento metrico?”

Estrapoliamo la risposta direttamente da sito UNIONCAMERE: “Gli strumenti di misura soggetti alla metrologia legale sono tutti quegli strumenti utilizzati per una funzione di misura legale: funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Gli strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale sono disciplinati dal D.M. 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" in vigore dal 18 settembre 2017.”  [4]

Infine: “Il Regio Decreto n. 7088 del 23 agosto 1890, testo unico delle leggi metriche, definisce all'art. 11 uno dei principi fondamentali della metrologia legale: "Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali." [5]

Tali " misure legali " - enucleate nel D.P.R. n. 802 del 12/8/1982 - includono anche spazio e tempo tra le misure primarie di base del SI, così come la velocità, quale grandezza vettoriale derivata – in fisica – dal rapporto fra lo spazio e il tempo.

Gli strumenti di misura della velocità, autovelox e telelaser, per poter essere utilizzati ai fini legali, ex art. 142 c. 6 CDS, devono pertanto rispondere - senza eccezione alcuna - a requisiti metrologici legali da accertarsi e certificarsi ai sensi degli articoli  6 c. 2 e art. 7 R.D. 226/1902 da parte del Ministero delle Attività Produttive – diventato con Legge 28 novembre 2008, n. 117 Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) venendo dal 12 novembre 2022, con il Governo Meloni denominato  Ministero delle imprese e del made in Italy. 

La CERTIFICAZIONE METROLOGICA di uno strumento di misura viene rilasciata solo dal MiSE, non anche dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, già LL.PP.), il cui criterio di competenza è sancito dal Codice Civile, dalla Costituzione e ribadito dal D.lgs. 112 del 31/03/1998, entrato in vigore dal 06/05/1998 e successive modifiche.

 

PETITUM: “Quale iter burocratico deve seguire lo strumento di misura per acquisire la CERTIFICAZIONE METROLOGICA LEGALE?”

Appresso l’iter che si deve seguire per munire lo strumento autovelox della sua CERTIFICAZIONE METROLOGICA (alla stessa stregua dell’iter seguito per lo strumento cronotachigrafo):

a)   Rilascio di CERTIFICAZIONE METROLOGICA con Decreto del MISE;

b)   Omologazione CE;

c) “Taratura primaria” o “verifica prima” in osservanza delle normative di metrologia legale prima della messa in esercizio dello strumento;

d) “Taratura periodica” in osservanza delle normative di metrologia legale che nel caso del cronotachigrafo è biennale mentre per gli autovelox è annuale.

Ogni intervento tecnico strumentale deve essere eseguito solo ed esclusivamente dalle officine tecniche riconosciute – accreditate - dal Ministero Mise o dall’Unioncamere.

Rilavano infine ulteriori eccezioni e le carenze riscontrate su larga parte delle apparecchiature di rilevamento della velocità in uso alla P.A. in ordine alle procedure di verifica e installazione  nel dettaglio elencate nel D.M. MIT 282/2017.

Da quanto argomentato se ne devono trarre le seguenti logiche considerazioni:

·          In ragione dell’evidente funzione metrologica dell’autovelox, necessaria per consentire alla P.A. di acquisire la PROVA LEGALE del dato velocità ove posta a base del provvedimento sanzionatorio, il legislatore ha imposto l’osservanza di rigide norme (metrologiche) ed iter atti a garantire, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 142 c. 6 CDS, la corretta produzione, il corretto funzionamento e la taratura di questo specifico strumento di misura.

·          Atteso l'art. 65 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, i Giudici di merito sono chiamati a perseguire il chiaro indirizzo nomofilattico dettato dalla Suprema Corte in ben 24 provvedimenti, in armonia con gli uniformi e mai disattesi principi normativi e costituzionali ampiamente espressi e consolidati in subiecta materia in sede di legittimità.

 

Con recente sentenza 22.10.2022 n. 29625   gli Ermellini chiariscono:

"Punto 3.4 per altro, dovendo le apparecchiature di misurazione di velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n.35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n.14597 del 2021; Cass. n.9645 del 2016; Cass. n. 18022 del 2018, non massimata) e che la prova della esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato (Cass. N.32369 del 2018).

Ed ancora: "Punto 3.5 E' quindi a carico della Pubblica Amministrazione in presenza di contestazione del soggetto sanzionato, la prova positiva della omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento: e solo in presenza di detti elementi, di per se sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità (circostanza, quest’ultima che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria), spetta alla parte sanzionata l'onere di fornire la prova contraria (Cass. n.29093 del 2020, non massimata; Cass. n.3538 del 2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della Pubblica Amministrazione, al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato).

 

È evidente, dobbiamo concludere, che il termine “omologazione” a cui fanno riferimento il Giudice delle leggi e la Corte di legittimità debba riferirsi, propriamente, alla specifica procedura di “legalizzazione metrologica” di cui al R.D. 7088/1890 e ss integrazioni normative sia nazionali che europee d’esclusiva competenza del Mise, non anche alle procedure di omologazione\ approvazione delegate al MIT per ben altre ragioni funzioni e motivazioni del tutto estranee alla questione riguardante la metrologia legale.

Su questa strada stiamo procedendo e insistendo in modo serrato, a tutela dei consumatori ed utenti stradali, cercando di coinvolgere e sensibilizzare P.A. e Magistratura ordinaria affinché abbiano a comprendere le gravi lacune che al momento minano gravemente, in subiecta materia, i fondamentali vincolanti principi di legalità e certezza del diritto.

Siamo a completa disposizione per una serena positiva collaborazione con le autorità preposte al fine di far chiarezza, stante la persistente inaccettabile elusione dei prevalenti principi dettati dal sommo legislatore a tutela della sicurezza veicolare e degli utenti stradali. 

Il Presidente di MIGLIORE TUTELA

Avv. Emanuele Dalla Palma

 

__________________________________

 

[1]  “RELAZIONE TECNICO-PERITALE IN TEMA DI METROLOGIA LEGALE” redatta dal Cons. Cav. Claudio Capozza e “RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA SU STRUMENTI DI MISURAZIONE AUTOVELOX E PANORAMICA FOTOFINISH” redatta dal Consulente perito Giorgio Marcon, ambo sottoposte ad avallo dei rispettivi Comitati Tecnico Scientifici del Centro Tutela Legale.

[2] Fonte Wikipedia: Autovelox è un marchio registrato dell'azienda fiorentina Sodi Scientifica, comunemente utilizzato in Italia riferendosi genericamente a tutti i misuratori di velocità su strada dei veicoli.

[3] Il Sistema Internazionale di unità di misura  (in francese: Système international d'unités), abbreviato in SI , è il più diffuso sistema di unità di misura. La Convenzione del Metro del 1875 ha posto le basi per un sistema di unità di misura comune, chiamato dal 1961 Sistema Internazionale.  Tempo e spazio, essendo grandezze fisiche, rientrano in tale sistema. La velocità rientra nel SI quale unità di misura derivata da spazio\tempo.

[4] https://www.metrologialegale.unioncamere.it/metrologia-e-dintorni/strumenti-di-misura

[5] https://www.marche.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/metrologia-legale/verifica-periodica-strumenti-metrici

 
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